Smaltimento toner e cartucce stampanti esausti

Il responsabile dello smaltimento dei toner

I D.Lgs 152/06 e 205/10 (e successive modifiche) stabiliscono che i produttori di rifiuti speciali, cioè tutti i soggetti sottoposti a partita Iva (quindi aziende ed uffici) hanno l’obbligo di smaltire correttamente i rifiuti prodotti e di dimostrare l’avvenuto smaltimento. Come specificato nel D.Lsg 152/06 Art. 183 comma 1f, il produttore del rifiuto è il soggetto giuridico che lo genera con la propria attività, ovvero l’utilizzatore dell’apparecchiatura di stampa, anche nel caso in cui l’apparecchiatura sia fornita con una formula di noleggio.

Adempimenti burocratici per lo smaltimento

Le aziende possono raggruppare i toner esausti presso la propria sede all’interno di appositi contenitori detti ecobox per un periodo limite di 12 mesi. Possono provvedere al trasporto e allo smaltimento solo i soggetti autorizzati. Al momento del ritiro dell’ecobox l’azienda deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) che certifica l’avvenuta presa in carico del rifiuto. Entro 90 gg dal ritiro del rifiuto, la quarta copia del formulario, che certifica l’avvenuto smaltimento in impianto autorizzato, ritorna al produttore del rifiuto che ha l’obbligo di conservarla per 5 anni.

Sanzioni per i trasgressori

  • Sanzioni amministrative di carattere pecuniario: da € 2.600,00 a € 15.500,00
  • Sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore.

 

LINEA UFFICIO PUO' PRENDERSI CARICO DEL RITIRO E DELLO SMALTIMENTO

DEI TONER, DELL CARTUCCE E DEI MATERIALI DI CONSUMO ESAUSTI DELLE VOSTRE STAMPANTI.

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